SCIA Antincendio

Al fine della valutazione della sicurezza antincendio, ogni attività deve fare ricorso alla stima dei rischi di incendio. La valutazione non solo deve essere fatta per nuove attività, ma anche per ogni cambio di attività o sostanze che comportano variazione delle esistenti condizioni di sicurezza.

Bisogna fare ricorso alla valutazione per:

  • Introduzione o variazione delle sostanze o delle miscele pericolose;
  • Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco;
  • Modifiche degli impianti di processo, ausiliari e tecnologici per l’attività;
  • Modifiche funzionali significative ai fin i della sicurezza antincendio;
  • Modifiche delle misure di sicurezza per la persona.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono elencate nell’allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011 n° 151. Tali attività vengono divise in tre categorie A, B e C. Per avere maggiori informazioni CONTATTATECI.

Lo Studio offre consulenza per l’ottenimento della SCIA per le seguenti attività:

  • Edifici di civile abitazione con altezza maggiore di 24 m.;
  • Autorimesse pubbliche e private con superficie coperta maggiore di 300 m2;
  • Strutture turistico-ricettivo (hotel, b&b, ostelli…) con oltre 25 posti letto e strutture turistico-ricettive all’aria aperta (camping, villaggi turistici…) con capienza di persone superiore a 400;
  • Locali di spettacolo quali cinema, teatri, impianti sportivi con capienza maggiore di 100 persone o comunque con superficie lorda in pianta al chiuso maggiore di 200 m2;
  • Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive;
  • Locali adibiti a esposizione e/o vendita al dettaglio/ingrosso (market, centri commerciali…) con superficie lorda maggiore di 400 m2;
  • Impianti di produzione di calore con potenza superiore di 116 kW;
  • Stabilimenti di produzione e deposito di carta, cartone con oltre 25 addetti e/o deposito superiore a 50.000 kg.;
  • Tipografie, litografie, stampa in offset e similari con oltre 5 addetti;
  • Impianti per la distribuzione di carburante;
  • Officine per la riparazione di veicoli a motore con superficie coperta oltre i 300 m2. Mentre per officine ferroviarie e per velivoli con superficie coperta oltre i 1000 m2;
  • Scuole di ogni ordine, grado e tipo con oltre 100 persone presenti ad esclusione degli asili nidi che il limite è posto già ad un valore di 30 persone presenti;
  • Strutture sanitarie con oltre 25 posti letto;
  • Azienda ed uffici con un personale maggiore di 300 persone;
  • Altre attività.

Se hai un’attività CONTATTACI per avere maggiori informazioni e una consulenza gratuita. Sapremo sicuramente aiutarti!